Art. 10.
(Associazioni professionali).

      1. L'esercizio in forma associata delle professioni è regolato dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al presente capo.
      2. Gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono abrogati.